PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Al comma 2 dell'articolo 6 della legge 13 maggio 1997, n. 132, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sono altresì esonerati dall'esame coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge hanno già completato il periodo di tirocinio e sono in possesso dei requisiti per sostenere l'esame di abilitazione per l'esercizio della professione di ragioniere e perito commerciale, a condizione che si iscrivano al relativo albo professionale, anche se tale iscrizione avvenga dopo la data di entrata in vigore della presente legge».

Art. 2.

      1. Con decreto del Presidente della Repubblica, emanato su proposta del Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, si provvede ad adeguare l'articolo 43 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1998, n. 99, allo scopo di prevedere che per coloro che, alla data di entrata in vigore del medesimo regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 99 del 1992, avevano già completato il periodo di tirocinio triennale presso un revisore contabile e, alla data di presentazione della domanda di iscrizione nel registro dei revisori contabili, erano in possesso degli ulteriori requisiti previsti dall'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, ai fini del compimento del triennio di tirocinio si considera valido anche il periodo di pratica svolto prima del compimento del ciclo di studi universitari, qualora svolto presso

 

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un revisore contabile e documentato ai sensi di quando previsto dallo stesso articolo 43 del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 99 del 1998.

Art. 3.

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.